Nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (DPR 309/90), in Italia a tutt'oggi non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze.
Esistono al momento sul mercato estero due cannabinoidi sintetici, il dronabinol (registrato come Marinol® in USA, ma prodotto anche in Germania) e il nabilone(Cesamet®), entrambi approvati per il trattamento della nausea e del vomito nelle chemioterapie antitumorali e nell'anoressia in malati di AIDS.
Dal 1 settembre 2003 sono disponibili nelle farmacie olandesi due specialità medicinali a base di infiorescenze di Cannabis Sativa, il Bedrocan® e il Bedrobinol®. Dal 20 giugno 2005 infine è disponibile nelle farmacie canadesi il Sativex®, estratto naturale a contenuto standardizzato di THC e CBD, registrato per il trattamento del dolore neuropatico nella sclerosi multipla.
Per ordinare all'estero tali specialità medicinali, occorre seguire la procedura richiesta dall'art. 2 del D.M. 11-2-1997 (Importazione di specialità medicinali registrate all'estero).
In concreto l'iter da seguire è questo:
Ditte estere produttrici di specialità medicinali a base di derivati della cannabis | ||||
Derivati sintetici | Inflorescenze di Cannabis sativa: | Estratti naturali a contenuto standardizzato di THC e CBD: | ||
Marinol ® (dronabinol) www.marinol.com Solvay Pharmaceuticals, Inc. |
Dronabinol www.thc-pharm.de Christian Steup |
Cesamet® (Nabilone) www.camb-labs.com Cambridge Laboratories Ltd, |
Bedrocan® e Bedrobinol® www.cannabisbureau.nl Ministero della Salute olandese |
Sativex® www.gwpharm.com Bayer Inc. Per la importazione in Europa: |
*Foglietto illustrativo (in inglese) *Foglietto illustrativo (in inglese) |
*Foglietto illustrativo (in inglese) |
Per quanto riguarda l'onere della spesa di acquisto del farmaco l'art. 5 del D.M. 11.2.1997 sopra citato dice:
"L'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali di cui all'art.1 non deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle regioni e provincie autonome per l'assistenza farmaceutica, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero.
In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale,l'azienda ospedaliera potrà far gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria".
Per eventuali ulteriori informazioni sulla procedura di importazione dei farmaci dall'estero contattare [email protected]
Per scaricare le informazioni contenute in questa pagina in formato PDF clicca qui
[Fonte: http://medicalcannabis.it]
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Importazione di cannabinoidi ad uso terapeutico | 532.03 KB |